Formazione Lavoratori Generale

40,00 + iva

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.

COD: F014 Categoria:

DESTINATARI

Tutti i lavoratori (non configurabili come datori di lavoro e/o dirigenti).

DESCRIZIONE CORSO

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.

In particolare, l’accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori venga erogata

  • a tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed in quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico), che non hanno partecipato a precedenti percorsi formativi in materia di sicurezza conformi all’Accordo,
  • a tutti i lavoratori neo assunti dall’azienda. In questo caso la formazione ai lavoratori dovrà essere erogata prima dell’esposizione ai rischi (anteriormente o contestualmente) all’assunzione e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di assunzione in caso di impossibilità alla frequentazione dei corsi.

PREREQUISITI

Nessuno. 

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli accordi stabiliscono che la formazione abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, tutti i lavoratori necessiteranno di una formazione aggiuntiva, ad integrazione di questo corso di formazione, specifica e declinata in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda.

PROGRAMMA DEL CORSO

Secondo gli accordi Stato – Regioni, i contenuti della formazione devono comprendere:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo assistenza.

NORME PARTICOLARI

Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 20 iscrizioni, di cancellare, o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall’inizio del corso.

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE ALL’ORGANISMO PARITETICO

Il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione all’ente paritetico presente nel territorio provinciale e/o regionale. La richiesta di collaborazione va inviata 15 giorni prima dell’avvio del corso. La richiesta potrà anche essere inviata dall’agenzia formativa con formale incarico del datore di lavoro.

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