CAMPEGGI: ECCO LE NUOVE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Il Decreto Ministeriale del 2 luglio 2019 n.162 apporta modifiche al Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2014, in materia di regola tecnica di prevenzione incendi, per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
In particolare l’allegato I del D.M. 28/02/2014 viene sostituito integralmente dall’allegato I del D.M. 02/07/2019 n.162. L’applicazione delle nuove regole per le strutture turistico ricettive all’aria aperta riguarderà tutte le attività esistenti e di nuova costruzione, ad accezione delle attività che abbiano pianificato interventi di adeguamento in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. del 28 febbraio 2014.