FORMAZIONE DEL PREPOSTO: QUINQUENNALE O BIENNALE
Il dubbio che attanaglia ancora molti è il seguente: il preposto deve aggiornarsi ogni 2 anni o ogni 5 anni?
IL CONTESTO NORMATIVO
Sono tre i riferimenti normativi da considerare per fare il punto della situazione sulla formazione del preposto: il D.Lgs. 81/08, Legge di Conversione n. 215/2021 e nuovo Accordo Stato Regioni.
Con la Legge di Conversione n. 215/2021 sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 81/08, tra queste alcune riguardano la figura del preposto e la sua formazione.
In particolare, la Legge 215/2021 ha introdotto il comma 7-ter all’art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” che cita: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Viene quindi fatto un rimando al comma 7 che a sua volta richiama il secondo periodo del comma 2 nel quale si fa riferimento ad un nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022… Ma come tutti sanno, di questo nuovo Accordo sulla formazione finora sono state pubblicate solo bozze più o meno ufficiali.
E SENZA IL NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE, COSA SI FA?
Non essendo ancora stato adottato il nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione, né entro il 30 giugno 2022, né ancora oggi, di fatto il secondo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 viene meno e, a cascata, il comma 7 e il comma 7-ter dell’art. 37.
Conseguentemente, la data del 30 giugno non ha comportato nessun nuovo obbligo, come nessun nuovo obbligo entrerà in vigore fino alla pubblicazione del nuovo accordo.
L’obbligo di formazione in presenza e di aggiornamento con cadenza biennale per i preposti decorrerà solo da quando sarà in vigore il nuovo accordo Stato Regioni (con le tempistiche previste dallo stesso che, verosimilmente, prevedrà un periodo transitorio).
Insomma, in assenza del nuovo accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro restano in vigore contenuti, modalità e periodicità di cui agli accordi esistenti.
LA CIRCOLARE DELL’INL
Ad avvalorare questa lettura della norma era già intervenuto con tempestività anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, con la circolare n. 1/2022, della quale riportiamo di seguito un estratto significativo relativo al preposto: “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.”
E ancora “i nuovi obblighi in capo a tali soggetti (ndr: datore di lavoro, dirigenti e preposti), ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.”: in assenza del nuovo accordo restano in vigore le indicazioni contenute nei precedenti accordi tanto che non sono sanzionabili i nuovi obblighi per il preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale).