D.LGS. 81/2008 E DPI: COSA INDICA IL NUOVO ALLEGATO VIII?
L’adozione del Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva 2019/1832/UE ha comportato la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008.
Il decreto prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.
Riprendiamo alcune modifiche rispetto alla versione precedente dell’allegato:
- punto 1 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale”: è cambiata la suddivisione dei rischi connessi agli agenti biologici ed è stata introdotta una nuova categoria: “altri rischi” (annegamento, mancanza di visibilità, carenza di ossigeno);
- punto 2 “Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono”: viene aggiornato l’elenco delle tipologie di dispositivi di protezione individuale per includere i DPI disponibili attualmente e uniformare la terminologia relativa ai DPI.
- punto 3 “Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale”: ora si rimanda alla valutazione del rischio: “in base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva”. È stata creata anche una particolare organizzazione delle tabelle.
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