ISTITUITO IL REGISTRO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI METALLICI
In vigore dal 1° settembre 2021 la Legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2020 che prevede il registro che abilita alla raccolta ed al trasporto di rifiuti metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Nuove disposizioni previste dalla Delibera n.4/2021 del Comitato Nazionale dell’ Albo Gestori Ambientali.
Occorre comunque evidenziare che tale disposizione risulta essere, di fatto, un doppione di disposizioni già esistenti e che introduce semplificazioni limitate alla non necessità dell’attestazione delle caratteristiche dei veicoli (perizia giurata) e alla nomina, fino alla definizione delle caratteristiche, del legale rappresentante quale responsabile tecnico.
Soggetti interessati
Possono iscriversi al registro, parrebbe come possibilità volontaria e non come obbligo, imprese italiane ed estere sia già iscritte all’Albo in altre categorie, sia precedentemente non iscritte.
La volontarietà parrebbe sempre da leggere nel senso che il soggetto interessato, se già iscritto all’Albo potrà scegliere, a parte le iscrizioni d’ufficio, se iscriversi o meno anche al registro, mentre se non iscritto in precedenza all’ Albo può scegliere se avvalersi di questa procedura semplificata oppure iscriversi nelle consuete categorie d’iscrizione.
Rifiuti e destinazioni
L’iscrizione al registro permette il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi destinati esclusivamente alle attività di recupero R4, R11, R12 ed R13:
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1, DM 5 febbraio 1998)
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 17 04 01 rame, bronzo e ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
Requisiti
Analogamente all’iscrizione nelle altre categorie dell’Albo, le imprese devono essere in regole con le norme sull’autotrasporto, essere iscritte al registro imprese o al REA, dimostrare la disponibilità dei veicoli che si intendono utilizzare (dichiarazione riportata nel modulo d’iscrizione) e la seguente dotazione minima di veicoli e personale:
classe F | Classe E | Classe D | Classe C | Classe B | Classe A | |
Portata utile complessiva dei veicoli (t) | 1 | 2 | 8 | 30 | 100 | 160 |
Personale addetto | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 |
Fino alla definizione dei requisiti necessari, l’incarico di responsabile tecnico è ricoperto dal legale rappresentante dell’impresa.
Modalità d’iscrizione
L’iscrizione è sempre suddivisa in classi, in base alle quantità annue massime trasportabili. Le classi sono le medesime delle altre categorie per il trasporto di rifiuti. Se un’impresa è già iscritta all’Albo, l’iscrizione al registro avverrà nella medesima classe: in questo caso però i quantitativi complessivi trasportabili non si sommano, ma le quantità massime annue trasportabili rimangono le stesse e l’impresa avrà la facoltà di scegliere di quale iscrizione avvalersi per ogni trasporto (es: impresa iscritta in cat.4F, la quantità annua complessivamente trasportabile rimane di 3.000 t ma l’impresa può scegliere, ad esempio, di trasportarne 2.000 con l’iscrizione nella cat.4 e 1.000 con l’iscrizione al registro).
Le imprese già iscritte in forma ordinaria all’Albo (cat.4, 5 e 6) sono iscritte d’ufficio anche al registro. Per le imprese iscritte nella cat.6 – trasporti transfrontalieri, l’iscrizione d’ufficio è limitata al solo trasporto transfrontaliero.
Per le imprese iscritte in forma semplificata (cat.2bis, 2ter e 4bis) siamo in attesa di chiarimenti.
In allegato alla delibera è riportato il modello d’iscrizione, che dovrà comunque sempre essere presentato tramite lo sportello telematico dell’Albo.
Diritto annuale
Per il mantenimento dell’iscrizione è prevista la corresponsione di un diritto annuale con un importo compreso tra 150 euro (classe F) e 1.800 euro (classe A). Le imprese iscritte d’ufficio non devono versare tale contributo.
Validità iscrizione
L’iscrizione ha una validità di 5 anni.