COVID-19 – Nuovo protocollo negli ambienti di lavoro
Nella giornata di ieri 6 aprile 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.
Le principali novità per le imprese:
RIAMMISSIONE AL LAVORO:
Il protocollo specifica le condizioni per il rientro al lavoro ed in particolare: “La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.”
Pertanto sarà necessario un tampone molecolare o antigenico rapido negativo per poter rientrare al lavoro.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Il paragrafo 6 del protocollo riporta: “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione
individuale di livello superiore (tipo FFP2 o FFP3). Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.”
FORMAZIONE:
Il paragrafo 10 autorizza, in presenza, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento.
SORVEGLIANZA SANITARIA:
L’aggiornamento del protocollo prevede, qualora il dipendente abbia avuto un ricovero ospedaliero, indipendente dalla durata dell’assenza per malattia, che il Medico Competente effettui una visita medica al fine di verificare l’idoneità alla mansione, nonché valutare eventuali profili di fragilità.
Sono inoltre previste ulteriori modifiche e/o integrazioni non sostanziali rispetto al protocollo del 24 aprile 2020.
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