COVID-19: STATO DI EMERGENZA E NUOVE PROROGHE IN MATERIA DI SICUREZZA
Cosa cambia per le aziende con la proroga dello stato di emergenza e con le proroghe contenute nel decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020. Le indicazioni normative, le varie disposizioni prorogate e l’utilizzo dello smart working.
Nella conversione in legge di questo corposo decreto, nato per il rilancio dell’economia colpita dall’emergenza COVID-19, avvenuto con “modificazioni”, analizziamo le novità e le conferme in materia di salute e Sicurezza.
Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e con decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l’efficacia di una serie di disposizioni e di misure già adottate per gestire l’emergenza COVID-19 e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2. E successivamente a questo atto il Governo, con decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l’efficacia di una serie di disposizioni e di misure già adottate per gestire l’emergenza COVID-19 e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2.
Per capire cosa cambia con la proroga dello stato di emergenza e il decreto-legge n.83, possiamo fare riferimento innanzitutto a quanto indicato nello stesso Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri (Comunicato Stampa n.59 del 30 luglio 2020).
Il Comunicato indica che il decreto, al di là di quanto già indicato sopra, “interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale”.
Inoltre con le proroghe rimangono attive alcune disposizioni:
- le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
- in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;
- misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
- per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;
- misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- in tema di lavoro agile;
- per l’edilizia scolastica.
In materia di salute e sicurezza, in relazione a queste ultime disposizioni di proroga si segnala la possibilità da parte del Governo di adottare ancora nuovi DPCM di modifica delle attuali misure vigenti in materia COVID-19.
Ricordiamo poi nel dettaglio la proroga al 15 ottobre riguardo all’assimilazione delle mascherine chirurgiche a dispositivi di protezione individuale, con la possibilità di continuare ad utilizzare le stesse in ambito lavorativo per contenere il diffondersi del contagio.
Si fa riferimento in questo caso all’articolo 16 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza … per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale DPI … le mascherine chirurgiche reperibili in commercio …).
La proroga vale poi anche per la possibilità di continuare a produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni con validazione delle stesse da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Inail (Art. 15 DL 18/2020 – Art. 15 – Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale).
Tra le altre proroghe che riguardano il mondo della salute e sicurezza e dell’organizzazione del lavoro ci soffermiamo, infine, sul cosiddetto lavoro agile (o smart working).
Il dettaglio delle proroghe e le indicazioni per lo smart working
È prorogato l’articolo 39 del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, che riguarda l’utilizzo del lavoro agile per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, i lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa e i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse.
Inoltre una proroga riguarda, infine, anche il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.
Inoltre (comma 4 art. 90 DL 34/2020) “fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.
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