AUTORIMESSE: APPROVATA LA NUOVA REGOLA TECNICA VERTICALE
Le novità della nuova RTV di prevenzione incendi autorimesse approvata nella seduta del 16 ottobre 2019.
Niente distinzione tra pubblico e privato, misure meno gravose se gli occupanti hanno familiarità con l’edificio, semplificazione per le valutazioni Atex e nuova formula per il raggio di influenza.
Novità in arrivo in materia di prevenzione incendi autorimesse: nella seduta del 16 ottobre 2019 il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) dei Vigili del Fuoco ha dato il via libera definitivo alla Regola Tecnica Verticale (RTV) per le autorimesse e per gli asili nido, che convergerà nel decreto ministeriale 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).
La regola tecnica si applica alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m² di cui all’allegato I del dpr n. 151/2011 individuate con il numero 75:
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².
Si applica, inoltre, sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata, siano effettivamente compatibili con gli interventi da realizzare.
RTV autorimesse, le principali novità
Di seguito una sintesi delle principali novità previste all’interno della nuova RTV per autorimesse:
- non ci sarà più distinzione tra autorimesse pubbliche e private per la messa a punto della strategia antincendio;
- la classificazione delle attività avviene anche in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti e non solo alla quota dei piani e alla superficie (ad esempio, nel caso di autorimessa aperta contenuta entro i 5.000 m², in presenza di occupanti che abbiano familiarità con l’attività, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata, cioè, mediante i soli estintori, seguendo quanto indicato nella Rto);
- in riferimento alla classificazione dell’autorimessa, si farà riferimento ai soli piani destinati ad autorimessa e non più alla quota del fabbricato;
- per quote dei piani comprese tra meno uno e più sei metri, le misure da attuare diventano meno gravose;
- è possibile omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive nelle autorimesse progettate e gestite seguendo i dettami in essa contenuti (valutazioni Atex);
- introdotta una formula che permette di incrementare il raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di smaltimento permanentemente aperte e in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 m (l’incremento di Roffset è proporzionale all’altezza dei locali stessi);
- vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo per la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco;
- meno gravose le condizioni che obbligano a inserire i depositi di materiale combustibile (con carico di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 m2) in compartimenti distinti;
- più dettagliate le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti, comprese quelle verso compartimenti di altre attività;
- introdotto il divieto di parcheggio nelle autorimesse di veicoli che trasportano sostanze pericolose (a meno che non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio);
- aggiunto il divieto di parcamento per i veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica;
- in presenza di monta auto con occupanti a bordo il sistema di esodo deve essere definito impiegando la progettazione prestazionale del capitolo “Metodi” della Rto.
Contenuti RTV autorimesse
Definizioni
Il documento fornisce, innanzitutto, le definizioni di:
- autorimessa;
- superficie complessiva dell’autorimessa;
- autorimessa isolata;
- veicolo;
- posto auto;
- autosilo;
- montauto.
In particolare, si definisce “autorimessa”:
l’area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
- ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
- il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).
Classificazioni
In base alla bozza, le autorimesse sono classificate:
- in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti;
- in relazione alla superficie lorda;
- in relazione alla quota di tutti i piani.
Valutazioni del rischio incendio
Il provvedimento considera che, per effettuare la valutazione del rischio:
- la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2;
- tutti i riferimenti della RTO alla quota -5 m devono intendersi sostituiti dal riferimento alla quota – 6 m qualora i piani di parcamento siano limitati a due;
- i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3;
- le aree TZ sono trattate in base a specifica valutazione del rischio.
Strategia antincendio
In riferimento alla strategia antincendio si ha che:
- devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 4;
- devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinenti, le prescrizioni del capitolo V.3 in merito ai vani degli ascensori;
- nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (Capitolo V.2).
Sono, inoltre, riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e gli scenari di progetto da impiegare per le soluzioni alternative di resistenza al fuoco nei casi specifici indicati.
La norma indica, inoltre, le strategie antincendio in riferimento alla:
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della sicurezza antincendio;
- controllo dell’incendio;
- controllo di fumi e calore;
- sicurezza impianti tecnologici e di servizio.
Metodi
Ai fini dell’applicazione dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio, possono essere impiegati gli scenari d’incendio di progetto descritti per le autorimesse aventi le seguenti caratteristiche:
- autorimesse aperte le cui aperture di smaltimento costituiscano almeno il 50% della superficie complessiva della facciata su cui sono attestate;
- autorimesse con compartimenti fuori terra organizzate senza box auto.
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