PUBBLICATO IL D.M. 132/2024: LA NUOVA PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI IN VIGORE DAL 01 OTTOBRE 2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre scorso il D.M. n 132 del 18 settembre 2024, che prevede le modalità di attribuzione della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, eccezione per chi esercita attività intellettuale e per i meri conferitori.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-20&atto.codiceRedazionale=24G00151&elenco30giorni=false
Il DM entra in vigore il prossimo 01 ottobre.
Al momento si è in attesa della circolare esplicativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’attivazione del Portale Internet attraverso il quale le imprese potranno effettuare la richiesta della Patente a crediti.
Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti che presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, devono autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione | Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà | |
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura | si | |
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 | si | |
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC) | si | |
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR) | si | |
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente | si | |
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente | si |
I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Quali informazioni riporta la patente a crediti cantieri?
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del D.Lgs 81/2008;
- eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del D.Lgs 81/2008.
Alle informazioni possono accedere i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, RLS e RLST, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.
Attribuzione dei crediti
Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali. Tuttavia, questo punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi.
Di seguito si riportano le condizioni per l’aumento dei crediti:
- storico aziendale: fino a 10 crediti in base agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio;
- mancanza di decurtazioni: 1 credito per ogni biennio senza provvedimenti di decurtazione, fino a un massimo di 20 crediti.
- investimenti e attività in materia di salute e sicurezza: fino a 30 crediti per l’adozione di modelli organizzativi conformi, investimenti nella formazione dei lavoratori, soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza, ecc.
- altri criteri: fino a 10 crediti aggiuntivi per la formazione e le dimensioni dell’impresa.
Patente a crediti: meccanismo di sospensione delle attività e di decurtazione dei crediti
Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può continuare ad operare nei cantieri. È però consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
REQUISITO CREDITI | INCREMENTO CREDITI | |
ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA| DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | ||
1 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 3 |
2 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 5 |
3 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 8 |
4 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. | 10 |
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA’, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | ||
5 | Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |
6 | Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile». | 4 |
7 | Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia disalute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomedi Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il punteggio e’ incrementato di 2 punti sela formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. | 68 |
8 | Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. | 3 |
9 | Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | 1 |
10 | Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
11 | Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
12 | Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
13 | Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente. | 2 |
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA’, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE. | ||
14 | Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 1 |
15 | Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 2 |
16 | Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 4 |
17 | Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 | 2 |
18 | Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
19 | Possesso della certificazione SOA di classifica II. | 2 |
20 | Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | 2 |
21 | Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. | 2 |
22 | Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
23 | Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
24 | Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
25 | Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. | 2 |
Morte o lesioni gravi: scatta la sospensione fino a 12 mesi
Il decreto prevede sanzioni severe per le imprese che, in caso di incidenti mortali o che causano lesioni permanenti, siano ritenute responsabili.
In queste circostanze, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento cautelare di sospensione della patente fino a 12 mesi.
In caso di morte del lavoratore o di inabilità permanente, se l’incidente è attribuibile al datore di lavoro o ai suoi delegati almeno per colpa grave, la sospensione è obbligatoria, salvo diversa valutazione adeguatamente motivata dall’Ispettorato.
Se l’infortunio comporta un’inabilità permanente, la sospensione della patente può essere adottata, ma solo se non risultano sufficienti altre misure preventive già previste dal Decreto legislativo 81/2008 o dal Codice di procedura penale.
Quando viene sospesa la patente a crediti cantieri
L’adozione del provvedimento di sospensione:
- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs 81/2008 ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Trasparenza: chi può accedere al portale delle patenti
L’accesso al portale per verificare se un’impresa ha ottenuto la patente a crediti è regolato da specifiche norme di trasparenza e protezione dei dati.
Secondo le disposizioni generali previste dal decreto, possono accedere al portale per verificare lo stato della patente:
- enti pubblici e autorità di controllo: INAIL, INL, altri enti preposti alla vigilanza e al controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza;
- committenti e stazioni appaltanti: le stazioni appaltanti pubbliche (come comuni, regioni e altri enti locali) e i committenti privati hanno accesso ai dati relativi alla patente quando devono verificare l’idoneità di un’impresa prima di assegnarle un contratto o farla partecipare a una gara d’appalto. Questi soggetti possono utilizzare il portale per controllare se l’impresa rispetta i requisiti di sicurezza e regolarità richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici e privati;
- imprese e lavoratori autonomi titolari della patente: le imprese o i lavoratori autonomi possono accedere al proprio profilo sul portale per verificare il proprio punteggio di crediti, eventuali decurtazioni o sospensioni, e presentare richieste di recupero dei crediti;
- organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.