LAVORO SPORTIVO: INDICAZIONI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Con la circolare n. 2/2023 del 25 settembre 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce d chiarimenti sulla riforma del lavoro sportivo disposta con il D.Lgs. n. 36/2021 di “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” e le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 120/2023.
L’INL, con nota n. 460 del 26 settembre 2023, fornisce precisazioni alla circolare n. 2/2023, con riferimento all’assolvimento degli obblighi comunicativi.
Vediamo quali sono le principali indicazioni contenute nei due documenti dell’INL mentre il testo integrale viene fornito in allegato alla presente news.
LAVORATORI SPORTIVI
Partendo dall’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 modificato con D.Lgs. n. 120/2023 che individua la figura del lavoratore sportivo come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (…)” e “ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”, il legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO
Sono previste alcune deroghe per i rapporti di lavoro subordinato sportivo quali la disciplina degli impianti audiovisivi (art. 4 della Legge n. 300/1970), degli accertamenti sanitari (art. 5 della Legge n. 300/1970) e della tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo (art. 18 della Legge n. 300/1970) e numerose ulteriori disposizioni in materia di licenziamenti, fra le quali quelle contenute nella Legge n. 604/1966, nella Legge n. 108/1990 e nell’art. 24 della Legge n. 223/1991.
Nel caso di lavoro a tempo determinato in ambito sportivo, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. da 19 a 29 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. Può esserci la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, previo consenso del lavoratore.
Non trova applicazione nemmeno l’art. 7 della Legge n. 300/1970 con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE PROFESSIONISTICO
Nel settore professionistico si presume che il contratto di lavoro sia di tipo subordinato. Può configurarsi il lavoro autonomo se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
- l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non è contrattualmente vincolato a frequentare sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione oggetto del contratto è inferiore a 8 ore/settimana oppure 5 giorni/mese ovvero 30 giorni/anno, da verificare caso per caso.
Il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici deve prevedere un contratto in forma scritta tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive che la società deve depositare entro 7 giorni dalla stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l’approvazione che costituisce condizione di efficacia del contratto
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DEL DILETTANTISMO
Nel settore dilettantistico si presume che il contratto di lavoro sia di tipo autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i seguenti requisiti:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto è inferiore a 24 ore/settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo.
Entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, il soggetto destinatario delle prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, indifferentemente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure al centro per l’impiego.
Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative c’è l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, anche in via telematica, all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. L’iscrizione del lavoratore può avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
VOLONTARI
I volontari “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.
Le loro prestazioni non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ma possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, anche mediante autocertificazione, fino ad un massimo di 150 €/mese.
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
CONTRATTI DI APPRENDISTATO
Per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, il limite di età minimo è fissato a 14 anni.
Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente.
per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo restando il limite massimo dei 23 anni previsto dall’art. 1, comma 154, della L. n. 234/2021.
SICUREZZA SUL LAVORO
Ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, In particolare il D.Lgs. 81/08, “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”. In particolare:
- i lavoratori sportivi vanno sottoposti a controlli medici
- l’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. I lavoratori sportivi con compenso inferiore a 5.000 euro/anno possono beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte (art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008)
- si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
LAVORO DI MINORI
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 977/1967 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”, si prevede l’emanazione di un apposito decreto per l’introduzione di ulteriori disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori.
Si applica anche quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 in merito alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prevedendo l’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
OBBLIGHI ASSICURATIVI
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni di tutela con polizze privatistiche.
È demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.
Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 in materia di responsabilità civile verso i terzi.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
L’attività di carattere amministrativo-gestionale può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.. e si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 38/2000,
I collaboratori hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS. La loro attività è inoltre regolata, ai fini previdenziali, dall’art. 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.
Non rientrano i lavoratori che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
TRATTAMENTO PENSIONISTICO E TRIBUTARIO
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, e i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS (cosiddetto “Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi”).
Nel settore del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata INPS.