LA FIGURA DEL PREPOSTO: UN INTERPELLO PER CHIARIRNE L’OBBLIGATORIETÀ
L’INTERPELLO N. 5/2023
La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai quesiti di seguito elencati:
- se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile
- se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione
- se la figura del preposto possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
- se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori
La Commissione per prima cosa richiama una serie di articoli del D.Lgs. 81/08 che riguardano la figura del preposto, dalla definizione (art. 2) alle attribuzioni e competenze che gli spettano (art. 19), dalla sua formazione (art. 37) agli obblighi del datore di lavoro/dirigente (art. 18) e alle sanzioni in caso di violazione (art. 55).
La Commissione ritiene (utilizzando i verbi al condizionale, come di seguito riportato) che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Secondo la Commissione, la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro ma solo come extrema ratio nel caso in cui, a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, si rilevi una modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa e il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.
Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Del resto, l’art. 18 comma 1 lettera f) prevede come obbligo in capo al datore di lavoro: “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”.