MUD 2024: APPROVATO IL NUOVO MODELLO DA INVIARE ENTRO IL 1° LUGLIO
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.
QUAL È LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD 2024?
In base all’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione (avvenuta il 2 marzo 2024) e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024.
Considerato che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo e quindi al 1° luglio 2024.
Per gli anni successivi resta fermo il termine del 30 aprile di ogni anno per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, come disposto ai sensi dell’art.6, comma 2 della legge n.70 del 1994.
I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL MUD
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato gli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024. Si tratta dei seguenti documenti:
- DPCM 26 gennaio 2024: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024.”
- Allegato 1: Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
- Allegato 2: Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3: Modelli Raccolta dati
- Allegato 4: Istruzioni per la presentazione telematica
- Sintesi modifiche MUD 2024
Gli allegati al DPCM sono consultabili sul sito del MASE, alla sezione bandi e avvisi.
Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024.
SINTESI DEGLI AGGIORNAMENTI MUD 2024
Riportiamo di seguito le modifiche apportate al modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024 che si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.
In particolare, per garantire ad ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di:
- introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;
- inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR.
Sono state quindi implementate le seguenti sezioni:
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
- Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
- Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi: è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.
- Sezione STIP: è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.