LE PRINCIPALI MODIFICHE INTERVENUTE NELL’APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/2008 E NORME DI SICUREZZA
MODIFICATO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE, DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO E DEI VIGILI DEL FUOCO
Il 14 dicembre 2023 è stata approvata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cd. Decreto Fiscale) recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il comma 4 dell’articolo 13-quater, inserito in sede di conversione del decreto legge n. 145/2023, è intervenuto sull’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro aggiungendo un periodo all’art. 3 “Campo di applicazione”, comma 3-bis.
In particolare, precisa che le disposizioni contenute nel suddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro si applicano alle attività dei volontari della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto attuativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
MODIDICHE INERENTI L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO IN AMBITO FERROVIARIO
La Legge 30 dicembre 2023, n. 214, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza ferroviaria, in particolare modificando l’art. 45 “Primo soccorso” del D.Lgs. 81/08. Questa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 e in vigore dal 31 dicembre 2023, mira a rafforzare le misure di sicurezza e di pronto soccorso lungo la rete ferroviaria italiana.
L’articolo 4 della legge apporta modifiche sostanziali, introducendo l’obbligo per i gestori delle infrastrutture ferroviarie e per le imprese ferroviarie di sviluppare procedure operative specifiche. Queste procedure devono essere finalizzate all’attuazione di un piano di intervento che dettagli le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria. Un aspetto cruciale di questo piano è l’inclusione di procedure per il trasporto degli infortunati in caso di emergenza.
Un elemento fondamentale della nuova disposizione è il coordinamento richiesto tra i soggetti ferroviari e i servizi pubblici di pronto soccorso. Questo significa che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie devono lavorare in sinergia con i servizi di emergenza locali per garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di incidenti.
Inoltre, la legge stabilisce che la valutazione dei rischi debba essere il punto di partenza per la definizione di queste procedure. Basandosi su tale valutazione, i datori di lavoro nel settore ferroviario sono tenuti a individuare ruoli e responsabilità specifiche da assegnare al proprio personale. Questi ruoli e responsabilità devono essere assegnati in base all’inquadramento professionale, alla formazione ricevuta e alle mansioni svolte dai lavoratori.
In sintesi, queste nuove disposizioni mirano a garantire che, in caso di incidenti ferroviari, ci sia un’organizzazione efficace e coordinata del soccorso, con personale adeguatamente formato e responsabilizzato, al fine di ridurre al minimo le conseguenze per i passeggeri e i lavoratori.
COME CAMBIA IL D.LGS. 81/08?
Nello specifico, l’art. 4 della Legge 30/12/23 apporta le seguenti modifiche all’art. 45 “Primo soccorso” del D.Lgs. 81/08:
1. All’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
NUOVA NORMA CEI SULLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ATEX
Si segnala la seguente novità del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI):
CEI EN IEC 60079-10-1: pubblicazione di ottobre 2023. Nei luoghi dove possono essere presenti quantità e concentrazioni pericolose di gas o vapori infiammabili è necessario che siano applicate misure in modo da ridurre il rischio di esplosioni. Questa Parte della IEC 60079 stabilisce i criteri essenziali rispetto ai quali possono essere valutati i rischi potenziali d’accensione e fornisce una guida sulla progettazione e sui parametri di controllo che possono essere utilizzati per ridurre tali rischi.