AMBIENTI CONFINATI: VANNO CERTIFICATI SOLO I CONTRATTI “ATIPICI”
La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento secondo il D.P.R. n. 177/2011.
LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI SECONDO LA NOTA N. 694 DI GENNAIO 2024
Con la nota n. 694/2024 di gennaio, l’INL aveva chiarito che, in caso di impiego di personale con contratto diverso dal lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’impresa deve procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Nel caso in cui le attività in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati siano affidate in appalto, devono essere certificati tutti i contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, anche se di tipo a tempo indeterminato.
La nota n. 694 del 24 gennaio 2024 esclude dalla certificazione i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell’impresa e il contratto “commerciale” di appalto.
LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI SECONDO LA NOTA N. 1937 DI MARZO 2024
Con la nota n. 1937/2024 di marzo, l’INL informa che ritiene opportuna una modifica del DPR n. 177/2011 dato che l’attuale formulazione è senza dubbio passibile di interpretazioni.
In attesa che questo avvenga e per non sovraccaricare l’attività delle Commissioni di certificazione, l’INL ha ritenuto più opportuno rivedere la propria posizione e, con la nota di marzo, è tornata indietro proponendo una interpretazione letterale del DPR 177/2011: la certificazione deve essere fatta solo per i contratti di lavoro “atipici”, vale a dire quelli diversi da subordinati a tempo indeterminato, anche nelle ipotesi di appalto.
La nota n. 1937 del 7 marzo 2024 esclude dalla certificazione i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il contratto “commerciale” di appalto.