GAS RADON E LUOGHI DI LAVORO: IL NUOVO PIANO D’AZIONE 2023-2032
Adottato con un decreto il nuovo piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032. Le indicazioni del decreto 101/2020, gli obiettivi, i rischi per la salute e l’individuazione dei luoghi di lavoro e le attività lavorative a maggior rischio.
Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom, prevede espressamente l’adozione del Piano nazionale d’azione radon, “concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon”.
Come indicato all’articolo 10 del D.Lgs. 101/2020 il Piano individua:
- “le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
- i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
- le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate”.
Ed entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.
Il nuovo “Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032” è stato adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio. Il piano, come ricordato anche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica interverrà “con strategie volte alla misurazione, alla prevenzione e alla riduzione della esposizione della popolazione”. E “adeguate campagne informative verranno sviluppate a livello nazionale e locale. Una connessione con i programmi di efficientamento energetico e con gli altri programmi di qualità dell’aria indoor sono previsti”.
Piano nazionale d’azione: il radon, gli effetti e la struttura del piano
Come ricordato nella premessa del Piano (che sarà aggiornato con cadenza almeno decennale) il radon, gas nobile radioattivo naturale, è “invisibile, inodore, incolore e insapore ed è un prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell’acqua e nei materiali da costruzione”.
E, come ricordato in vari articoli, il radon “all’aperto si diluisce e si disperde, ma all’interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici non è sufficiente. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici”.
Riguardo poi agli effetti, “se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell’epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi”.
Si ricorda poi che la concentrazione di attività del radon nell’aria è misurata in Becquerel per metro cubo (Bq/m3), che corrisponde a un decadimento radioattivo al secondo in un metro cubo d’aria”. Ed esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon in aria e il rischio di tumore ai polmoni e “questo rischio aumenta di circa il 16% per ogni 100 Bq/m3 di incremento di concentrazione media di radon, rispetto al rischio medio statistico di tumore al polmone. Se poi si è sottoposti ad altri fattori cancerogeni, quali ad esempio il fumo di sigaretta, il rischio aggiuntivo aumenta ulteriormente”.
Il Piano nazionale d’azione per il radon (PNAR) “agisce su tre macro aree strategiche, declinate in azioni, a loro volta articolate in attività. Le azioni indicate dal Piano mirano a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento”.
E per raggiungere questo obiettivo, “devono essere individuati luoghi di lavoro e abitazioni con elevata concentrazione di radon e devono essere adottate misure per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor”.
L’articolo 11 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce che si individuino le zone, dette “aree prioritarie” “in cui il livello di riferimento di 300 Bq/m3 è superato nel 15% di edifici e all’interno delle quali si definiscono le priorità d’intervento”, il Piano “fornisce elementi per l’individuazione delle aree uniformando strategie e metodologie per le campagne di misurazione sul territorio nazionale e fornendo una mappatura della radioattività naturale potenziale del territorio nazionale su base geologica”.
Piano nazionale d’azione: l’individuazione di luoghi e attività a maggior rischio
I luoghi di lavoro “possono differire in termini di caratteristiche strutturali, di parametri microclimatici, di occupazione del personale, modalità organizzative, ecc.: sulla base di questi e altri fattori, è necessario identificare quali situazioni possono comportare elevate esposizioni al radon”.
In particolare per un’efficace controllo sull’esposizione dei lavoratori al radon, “la direttiva 2013/59/Euratom e il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, individuano alcune situazioni di particolare interesse dal punto di vista della radioprotezione (luoghi di lavoro interrati, luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra in aree prioritarie, stabilimenti termali) ma rimandano al PNAR il compito di identificare ‘altre’ tipologie di luoghi di lavoro ed edifici pubblici nonché ‘specifiche’ tipologie di attività lavorative, che necessitano di un diverso approccio”.
E nell’appendice all’azione si ribadisce che il decreto 101/2020, “all’articolo 16, comma 1, lettera a) indica i luoghi di lavoro sotterranei oggetto dell’obbligo di misurazione e considerato che per luogo di lavoro sotterraneo si intende ‘locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno”, lo stesso decreto all’articolo 16, comma 1, lettera c) nel campo di applicazione considera ‘specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon’.
Nell’appendice si riporta “un primo elenco delle ‘specifiche tipologie di luoghi di lavoro’ alle quali si applica quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, articoli 17 e 18”.
E ai fini di una corretta individuazione dei punti di misura, “per l’applicazione degli obblighi per l’esercente di cui all’articolo 17 e a integrazione delle modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon, di cui all’Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, si riportano alcuni criteri per l’individuazione dei punti di misura”.
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