REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), ovvero il DM 4 aprile 2023, n. 59,recantela“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
TERMINI PER L’ISCRIZIONE DEI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.
ACCESSO AL PORTALE RENTRI
L’accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione, al fine di acquisire l’identità digitale del soggetto che accede. L’accesso al portale RENTRI può essere effettuato da:
- una persona fisica attraverso il proprio dispositivo di identità digitale: SPID persona fisica, SPID ad uso professionale per la persona fisica, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- una persona fisica che utilizza un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica (SPID persona giuridica o SPID ad uso professionale per la persona giuridica).
TENUTA DEI REGISTRI CRONOLOGICI DI CARICO E SCARICO IN MODALITÀ DIGITALE
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI a decorrere dalle seguenti scadenze:
- a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio.
Gli operatori possono tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale:
- con i propri gestionali;
- con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
L’operatore può scegliere di tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale anticipatamente rispetto alle scadenze previste dal Decreto 4 aprile 2023 n.59, previa iscrizione al RENTRI.
I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono utilizzare i propri sistemi gestionali possono consultare le Modalità Operative, approvate con Decreto direttoriale approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI, di seguito riportate:
- Modalità Operativa 8 “Modalità operative per la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”: che illustra come effettuare la vidimazione digitale del registro.
- Modalità Operativa 17 “Specifiche tecniche”: che illustra quali regole tecniche devono essere seguite per la tenuta del registro in modalità digitale.
- Modalità Operativa18 “Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori“: che fornisce, agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore e la piattaforma telematica RENTRI.
I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono avvalersi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, possono consultare la Modalità Operativa 15 “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico“ che illustra le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione del registro.