COVID-19: AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI
Il Ministero della Salute con Decreto del 31/08/2022 ha modificato il periodo di isolamento in caso di infezione da Covid-19 o in caso di contatto stretto.
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono
sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
– Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano
asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga
effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo
d’isolamento.
– In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno
dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Ai sensi della Circolare n. 19680 del 30/03/2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
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