PNRR E CONVERSIONE DEL DL 36: LE NORME DI CONTRASTO AGLI INFORTUNI
La legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione con modificazioni del decreto-legge 36/2022, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, conferma le indicazioni per la lotta al lavoro sommerso e il contrasto degli infortuni.
Le linee di azione previste dal PNRR:
Il portale nazionale del lavoro sommerso
Con l’articolo 19 e per una programmazione efficace dell’attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, i risultati dell’attività di vigilanza – svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale – confluiranno nel Portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Un portale che “sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi”.
Peccato che il legislatore continui a non menzionare il personale ispettivo delle ASL, né I Vigili del Fuoco organi di vigilanza istituzione sui luoghi di lavoro, il primo in senso generale, il secondo sulla materia antincendio.
Peccato che il legislatore continui a non menzionare il personale ispettivo delle ASL, nè I Vigili del Fuoco organi di vigilanza istituzione sui luoghi di lavoro, il primo in senso generale, il secondo sulla materia antincendio.
Contrasto del fenomeno infortunistico
All’articolo 20 del DL 36/2022, articolo contenente le “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro“.
Con questo articolo si prevede che l’Inail promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:
- di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.