NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI E LORO APPLICAZIONE IN ASSENZA DEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
L’applicazione dei nuovi obblighi formativi e la loro decorrenza, in assenza dell’Accordo che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022.
Il nuovo accordo quadro sulla formazione, che il DL 146/2021 e la relativa Legge di conversione n. 215 del 21/12/2021 prevedevano fosse pronto entro il 30 giugno 2022, non è stato pubblicato. Secondo indiscrezioni non dovrebbe uscire prima di novembre o dicembre.
In assenza di tale Accordo, come anche già precisato dalla Circolare n. 1 del 16/02/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, come ci si deve comportare?
Il 30 giugno 2022 è un termine meramente ordinatorio (indicativo e NON cogente, non vincolante) dettato esclusivamente per il nuovo Accordo quadro Stato Regioni sulla formazione.
Le indicazioni per gli obblighi formativi del datore di lavoro
Riguardo al datore di lavoro, nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, si indica che l’accordo demandato alla Conferenza costituisce “elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico”. Sarà l’accordo “a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.
Le indicazioni per gli obblighi formativi di dirigenti e preposti
Per quanto concerne poi gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 “già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Tuttavia il legislatore oggi richiede, “nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una ‘un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo’, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza”. Senza dimenticare poi che, con riferimento, in questo caso, alla sola figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che ‘per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi’.
A questo proposito la circolare INL formula alcune osservazioni:
- L’accordo da adottarsi non fa venire meno l’obbligo formativo a carico di preposti e dirigenti, secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011;
- La formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, dovrà essere specificata nell’Accordo Stato-Regioni. Pertanto anche tali requisiti “andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole”.
Le indicazioni per gli obblighi di addestramento
Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l’addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro’ e “il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che ‘l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’.
Trattasi dunque in questo caso di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un ‘apposito registro informatizzato’ che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.
Ne consegue – conclude la circolare INL – che la violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della ‘prova pratica’ e/o della ‘esercitazione applicata’ richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.