CONVERSIONE DEL DL 24/2022: NOVITÀ SU FORMAZIONE, LAVORO AGILE E DPI
Con la legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione con modifiche, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, relative al superamento delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, sono state introdotte novità materia di formazione, di lavoro agile, di sorveglianza sanitaria eccezionale e DPI.
La conversione del DL 24/2022: novità in materia di formazione
Sicuramente una delle novità più interessanti in materia di salute e sicurezza è quella che, inserita già in prima lettura alla Camera, riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza e l’equiparazione videoconferenza/formazione in presenza.
Al testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è aggiunto l’articolo 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
La conversione del DL 24/2022: lavoro agile e lavoratori fragili
Articolo 10. (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)
1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n.27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.
1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l’anno 2022.
(…)
2-bis. Le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.
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