COVID-19: NUOVE REGOLE 2022
In Gazzetta ufficiale due nuovi decreti: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19:
Dal 10 gennaio 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, avvenuta guarigione da COVID-19 o avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino) l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- alberghi e altre strutture recettive;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- impianti di risalita;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- eventi e competizioni sportivi anche all’aperto.
Dal 20 gennaio 2022 si aggiungono all’obbligo di Green Pass (anche con tampone sierologico o molecolare):
- servizi alla persona.
E dal 1 febbraio 2022:
- pubblici uffici;
- servizi postali, bancari e finanziari;
- attività commerciali (fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona).
Estensione dell’obbligo vaccinale:
Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale si applica a coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Quindi gli over 50 a decorrere dal 15 febbraio 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro e sarà considerato “assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione”. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.
Quarantena:
In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applica:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.
Mascherine – obbligo:
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).
Non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Mascherine FFP2 – obbligo:
Obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto;
- per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’auto sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.
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