DL 146 del 22/10/2021 – Misure urgenti per la tutela del lavoro
È stata approvata in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” .
Il testo della legge di conversione è stato promulgato il 17 dicembre 2021 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 come “Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il decreto 146/2021, anche con le ulteriori modifiche operate dalla legge di conversione, opera – con il Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) – quasi una miniriforma del Testo Unico di sicurezza venendo a modificare, oltre ad un allegato, molti articoli significativi (articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).
Le modifiche riguardano, tra le altre cose:
- comitati regionali di coordinamento
- sistema informativo nazionale per la prevenzione
- vigilanza
- provvedimento di sospensione dell’attività
- organismi paritetici
- ruolo del preposto
- formazione e addestramento.
Oltre alle modifiche relative alla formazione – ad esempio con l’obbligo formativo del datore di lavoro – e al nuovo ruolo del preposto, si riportano a seguire I principali altri cambiamenti rispetto al testo iniziale del DL 146/2021, in particolare:
- Le nuove modifiche: articolo 14 e organi di vigilanza
- Le nuove modifiche: la sicurezza delle istituzioni scolastiche
- Le nuove modifiche: organismi paritetici e dispositivi di protezione
Le nuove modifiche: articolo 14 e organi di vigilanza
La legge di conversione cambia ulteriormente l’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 modificando, ad esempio, alcuni aspetti relativi all’attività dei lavoratori autonomi occasionali.
Ricordiamo che, rispetto all’articolo originale precedente al decreto fiscale, l’articolo 14 abbassa la soglia per procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di lavoro nero che in presenza di gravi violazioni riguardo a salute e sicurezza (si elimina il riferimento alla reiterazione delle violazioni).
Presentiamo brevemente i primi due commi inserendo in grassetto le modifiche operate dalla legge di conversione:
Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.
Le nuove modifiche: la sicurezza delle istituzioni scolastiche
Abbiamo fatto riferimento nei giorni scorsi alle novità dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) solo con riferimento al ruolo del preposto (aggiunta della lettera b-bis al comma 1), ma in realtà a operare cambiamenti sull’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 è anche il nuovo articolo 13 bis del DL 146/2021 recante disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche.
All’articolo 18 dopo il comma 3 sono inseriti i commi 3.1 e 3.2 che segnano una importante svolta sulla responsabilità dei dirigenti scolastici per la sicurezza degli edifici scolastici: ora i dirigenti delle istituzioni scolastiche ‘sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente’.
Riprendiamo interamente i due commi aggiunti dalla legge di conversione:
3.1 I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3.2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Le nuove modifiche: organismi paritetici e dispositivi di protezione
Segnaliamo, infine, alcune modifiche che riguardano gli organismi paritetici che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 sono “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento”.
La legge di conversione opera modifiche su tutti i tre commi già modificati dal DL 146/2021.
Il DL 146/2021, come modificato dalla legge 215/2021, nell’articolo 51 (Organismi paritetici) del D.Lgs. 81/2008, dopo il comma 1 inserisce i seguenti (in grassetto le modifiche della legge di conversione):
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Inoltre il comma 8-bis dell’articolo 51 è sostituito dai seguenti:
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, annualmente all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.
Infine, ci sono poi altri cambiamenti significativi, ad esempio nelle sanzioni e nel Titolo III in materia di dispositivi di protezione individuale. Riguardo ai dispositivi di protezione individuale viene modificato l’articolo 79 (Criteri per l’individuazione e l’uso) del TU, dove si indica che il contenuto dell’Allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari), costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77 e si rimanda ad un futuro decreto riguardo ai criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI e alle circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
La modifica è introdotta nel comma 2-bis che indica (le modifiche della legge di conversione sono in grassetto) “fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001 aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti”.
LE MODIFICHE AL DECRETO 81: LA FORMAZIONE DEL DDL E IL RUOLO DEL PREPOSTO
Le modifiche al Decreto 81 previste nel Decreto Fiscale: le novità in materia di formazione e addestramento, l’obbligo formativo per i datori di lavoro e la nuova figura del preposto.
Il 14 dicembre 2021, con l’approvazione disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato al Senato, rispetto a quanto contenuto del DL 146/2021 e sempre con riferimento al Capo III, altre novità e modifiche alla normativa vigente tali da rendere questo intervento quasi una miniriforma del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sono stati modificati, oltre all’allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).
Le principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- Le modifiche in materia di formazione e addestramento
- Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro
Le modifiche in materia di formazione e addestramento
Attraverso le modifiche, operate dalla legge di conversione del DL 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 viene aggiunto il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Inoltre al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
È poi stato sostituito il comma 7 – inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti – con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro.
Questo il nuovo comma 7: “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
Infine dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
“7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Dunque finalmente si arriverà entro l’estate 2022 – se non ci saranno ulteriori ritardi – alla tanto attesa riforma complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di formazione, riforma sicuramente importante e necessaria.
Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro
Veniamo ora alla figura del preposto che diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione, con le modifiche operate dalla legge di conversione all’articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.
La prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Inoltre nell’articolo 19 (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Abbiamo sottolineato le novità rispetto alla precedente versione dell’articolo 19.
Inoltre sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Sempre in relazione alla figura del preposto anche la modifica dell’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).
Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Rimandando ad altri articoli gli approfondimenti delle modifiche al D.Lgs. 81/2008, ricordiamo, in conclusione, che siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo della legge di conversione (per l’articolo abbiamo fatto riferimento al testo approvato alla Camera).
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Il 22 ottobre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 146 riguardante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il Decreto, rappresenta la risposta del Governo alla grave situazione degli infortuni sul lavoro.
Tra le principali novità, l’art. 13 del Decreto in questione, ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.
Il decreto legge è stato convertito in Legge a seguito approvazione del Senato e della Camera nella giornata del 14 dicembre 2021.
A seguire si elencano le fattispecie di reato che comportano, oltre alla prescrizione obbligatoria a cura dell’organo di vigilanza (ai sensi del D.Lgs. 758/94) con gli effetti dell’applicazione del D.L. 146/2001, anche la sospensione dell’attività e l’importo di una sanzione aggiuntiva a lato indicate:
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA | |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.00 |
REGOLE RELATIVE AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
La circolare n. 4/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le condizioni per adottare il provvedimento di sospensione in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs.81/2008, come modificato dal DL 146/2021.
Si rileva come il Decreto è stato convertito in Legge a seguito approvazione della Camera nella giornata del 14 dicembre, sull’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge di conversione già approvato dal Senato, quindi le nuove regole integrano e modificano le disposizioni vigenti del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e Sicurezza sul lavoro.
In particolare, il provvedimento di sospensione è applicabile nei seguenti casi:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
A seguire le indicazioni della Circolare, in riferimento alle modalità operative di attività degli organi di controllo, come previsto dal Decreto Legge 146/2021.
Uniformare i comportamenti e intensificare i raccordi con le ASL
Uno degli obiettivi dichiarati della circolare è quello di “uniformare i comportamenti ispettivi, anticipare le questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14, co. 1, del TUSL, con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione”.
E in relazione all’estensione delle competenze, alle modifiche all’articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e alle indicazioni “fornite con nota DC Tutela prot. n. 4329 del 23 giugno 2021 in materia di potenziamento delle sinergie operative nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, la circolare ribadisce la necessità di “intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte”.
E tali attività congiunte, che “potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario”, dovranno tener conto della “opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all’Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro irregolare”.
Inoltre al fine di promuovere comunque “un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando l’opportuna programmazione congiunta con le ASL da condividere negli organismi locali”.
Mancata redazione del DVR
La Circolare indica poi che, per le violazioni di cui all’Allegato I TUSL, “si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo”.
Si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.
Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR”.
La mancata elaborazione del DVR “sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo” (eccetto nelle aziende “per le quali è previsto il solo arresto”).
Mancata formazione
Si indica che il provvedimento di sospensione va adottato “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”.
E tali circostanze “sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:
- Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
- Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
- Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
- Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).
Riguardo all’articolo 169 e alla movimentazione manuale dei carichi, considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo “verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione”.
Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, “che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento”.
Servizio di prevenzione, RSPP
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
In tal caso il provvedimento di sospensione “va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo”.
Piano operative di Sicurezza (previsto per i cantieri edili)
Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS). La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL. L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria”.
Dispositivi di protezione individuale
La sospensione trova applicazione anche:
- nella mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: “esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati”;
- nella mancanza di protezioni verso il vuoto: “nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti”.
Nella circolare si ribadisce, in conclusione, che per tutte le ipotesi di sospensione elencate, il personale ispettivo “provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del d.lgs. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura”. La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta, salvo quanto previsto nella circolare (punto 3), “alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all’allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività”.
E in fase di prima applicazione, “nelle more dell’evoluzione normativa e delle modalità operative della vigilanza, l’adozione del provvedimento di sospensione di cui alle ipotesi riportate nei punti 3 e dal 6 al 12 è da ricondurre esclusivamente al personale con specializzazione tecnica in base al profilo professionale di inquadramento. Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo svolgimento di dedicati percorsi di aggiornamento professionale, l’adozione del provvedimento è rimessa anche agli ispettori del lavoro non appartenenti ai profili tecnici, ivi compreso il personale ispettivo INPS e INAIL”.
Restano poi ferme le competenze alla “adozione del provvedimento in caso di utilizzazione di personale ‘in nero’ da parte del personale ispettivo ‘ordinario’ e appartenente ai ruoli INPS e INAIL, così come del resto avveniva sulla base della nota prot. 5546 del 20 giugno 2017”.
Infine nei casi di provvedimenti adottati per le violazioni di cui ai punti precedenti, “attesa la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale, andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l’estensione dell’accertamento a tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL”.
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