ANTINCENDIO: CIRCOLARE DEI VIGILI DEL FUOCO CON I PRIMI CHIARIMENTI SUI DECRETI CONTROLLI E FORMAZIONE
Le circolari del Dipartimento dei Vigili del fuoco in relazione ai tre decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (articolo 46):
I chiarimenti fanno riferimento ai seguenti decreti pubblicati nel mese di settembre 2001, che saranno applicabili entro un anno dalla loro pubblicazione:
1 – DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 SETTEMBRE 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”:
Indicazioni Circolare 14804 del 06/10/2021:
Il decreto stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del decreto.
Entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi il 25 settembre 2022.
Le esclusioni, i contenuti e le appendici
La circolare, ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa, chiarisce che, “ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008”.
Inoltre per “disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti” dell’allegato II (Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio) del DM 01 settembre 2021, è stata predisposta la circolare con tre appendici recanti:
- Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
- Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
- Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
In particolare nell’Appendice I, incentrata sulle caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione, sono trattati i seguenti argomenti:
- Requisiti dei docenti
- Aggiornamento dei docenti
- Abilitazione dei docenti
- Individuazione dei soggetti formatori
- Requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
- Formazione a distanza in modalità videoconferenza sincrona
- Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame
- Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica
- Riconoscimento dei requisiti per le sedi di esame
- Organizzazione degli esami
Requisiti dei docenti
Riguardo ai requisiti dei docenti, come previsto dal decreto, si sottolinea che tali docenti si differenziano “in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all’esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso. Si considera qualificato il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro”.
Riprendiamo le specifiche contenute nell’appendice I dove si indica che i docenti della parte teorica “devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
- Documentata esperienza come docenti della parte teorica in materia di manutenzione antincendio specificatamente al presidio oggetto del corso con almeno quarantacinque ore di formazione erogata e con esperienza pratica almeno triennale nel settore della manutenzione dei presidi antincendio.
- Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio, con documentata esperienza specificatamente al presidio oggetto del corso almeno triennale e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata.
- Responsabili Tecnici di imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008 art. 3 comma 1 che svolgono manutenzione dei presidi antincendio, con documentata esperienza almeno triennale sul presidio oggetto del corso e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata.
- Progettista di apparecchiature e sistemi con almeno tre anni di esperienza continuativa documentata non anteriore agli ultimi 5 anni, la redazione di almeno un progetto esecutivo sullo specifico presidio e con almeno quarantacinque ore di formazione erogata sul presidio oggetto del corso di formazione”.
Invece i docenti della parte pratica “devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Documentata esperienza come docenti in materia antincendio in ambito pratico nel settore della manutenzione sul presidio oggetto del corso di formazione, e con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni.
- Documentata esperienza continuativa con almeno trentacinque ore di formazione erogata negli ultimi tre anni o con esperienza almeno triennale come tecnico manutentore con la qualifica di operaio specializzato o equivalente nella produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio sul presidio oggetto del corso di formazione.
- Direttori Tecnici o Responsabili Tecnici di aziende di produzione, installazione, manutenzione di presidi antincendio, con documentata esperienza specificatamente alla attrezzatura oggetto del corso almeno triennale nella produzione, oppure produzione e manutenzione oppure installazione e manutenzione di presidi antincendio e con almeno trentacinque ore di formazione erogata”.
Inoltre sia per i docenti della parte teorica che quella pratica, in alternativa alle previste ore di formazione erogate “sono ritenuti validi:
- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione dei docenti)
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque presidio antincendio per almeno 48 ore negli ultimi 2 anni”.
E alla data di entrata in vigore del “Decreto Controlli”, “si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori sia per gli aspetti teorici che per quelli pratici specificatamente al presidio oggetto del corso di almeno tre anni con un minimo di ore di docenza pari a trentacinque all’anno o novanta ore nell’ultimo triennio”.
Formazione in modalità videoconferenza
L’erogazione dei corsi di formazione per i tecnici manutentori antincendio, “il soggetto formatore, solo per la parte di formazione teorica, potrà ricorrere al supporto di strumenti informatici che consentano:
- la trasmissione ai discenti di contenuti didattici (audio e video, presentazioni, filmati, ecc.);
- l’interattività reciproca tra docente, discente e tutor (sia in vocale che chat scritta);
- le operazioni di registrazione;
- il riconoscimento di identità dei partecipanti, la verifica della presenza, l’erogazione e compilazione dei test di apprendimento previsti”.
Questa modalità di formazione non può essere, invece, utilizzata “per gli aspetti dedicati alla formazione pratica”.
Riguardo poi al numero dei partecipanti per gli eventi formativi in modalità videoconferenza sincrona si indica che, con “l’obiettivo di garantire un’efficace comunicazione ed interazione fra docente e discenti”, è previsto un “numero massimo di 30 (trenta) partecipanti”.
Infine, l’appendice II riporta i contenuti della formazione pratica e teorica relativa alla manutenzione di:
- Estintori di incendio portatili e carrellati
- Reti idranti antincendio
- Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
- Sistemi Sprinkler
- Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)
- Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC)
- Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
- Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)
- Sistemi a pressione differenziale (PDS)
- Sistemi a schiuma
- Sistemi ad aerosol condensato
- Sistemi a riduzione di ossigeno (ORS)
- Sistemi ad acqua nebulizzata (Water Mist).
2 – DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 2 SETTEMBRE 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Indicazioni Circolare 15472 del 19/10/2021:
Il DM 2 settembre 2021, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi il 4 ottobre 2022, tratta diversi aspetti rilevanti della prevenzione incendi:
- disciplina la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio ed in emergenza
- segnala gli obblighi correlati all’informazione e formazione dei lavoratori
- riporta indicazioni per gli addetti al servizio antincendio
- indica i requisiti dei docenti
- affronta i vari aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.
Normativa e piani di emergenza
Nella circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, n. 15472 del 19 ottobre 2021 si indica che il DM 2 settembre 2021 “si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. ( Codice di Prevenzione Incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza”.
E dalla lettura dell’articolato e degli allegati del DM emergono altri riferimenti al Codice di prevenzione incendi, “in particolare quello degli ‘occupanti’ anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l’obbligo di alcuni adempimenti e l’inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali”.
Riguardo al Piano di emergenza (con riferimento all’art. 2) si ribadisce che “una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività”. E si ribadisce che per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati nell’articolo, “il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche)”.
Formazione dei lavoratori e degli addetti antincendio
Una parte della circolare riguarda poi il tema della formazione.
Riguardo all’informazione e formazione dei lavoratori (art. 3 e allegato I), in conformità agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08, si sottolinea che tale adempimento “è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della ‘gestione della sicurezza antincendio in esercizio’, ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che attiene la qualificazione delle specifiche figure previste dall’art. 18 comma1 lettera b del d.lgs. 81/2008”.
Riguardo alla designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli addetti antincendio (artt. 4 e 5) – continua la circolare – il decreto indica che “tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III”.
A questo proposito e al fine di stabilire il livello di formazione degli addetti “è mantenuta sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, come pure l’individuazione attraverso un elenco dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l’attestato di idoneità tecnica”.
Le principali novità del decreto riguardano “l’introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio. In particolare, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, è previsto l’aggiornamento quinquennale della formazione, secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III. Inoltre, per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi”.
Si segnala che ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati “tre percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando la durata in ore e i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (indicato con la sigla AGG)”.
Requisiti dei docenti e future indicazioni operative
Il decreto introduce “i requisiti che i docenti dei corsi antincendio devono possedere, mentre nell’allegato V riporta le indicazioni relative ai corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti”.
In particolare – indica la circolare – nel decreto “è previsto:
- Docenti della parte teorica e della parte pratica:
- Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
2. Docenti della sola parte teorica:
Possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139;
- medesimi requisiti della lettera d) del precedente punto 1”.
3. Docenti della sola parte pratica:
Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- “documentata esperienza di almeno
novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 26-bis. del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, secondo le modalità definite all’allegato V;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni”.
Riguardo al punto 2. si chiarisce che, alla data di entrata in vigore del DM 2 settembre 2021, “si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza”.
Si evidenzia poi che “i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica. Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti (parte teorica e pratica, solo parte teorica, solo parte pratica) si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V”.
E anche per i docenti “è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore”.
3 – DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 3 SETTEMBRE 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Indicazioni Circolare 16700 del 08/11/2021:
Il decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, tra poco meno di un anno, e sostituirà le vigenti disposizioni in materia presenti nel Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (il DM 10 marzo 1998 sarà abrogato alla data di entrata in vigore del DM 3 settembre 2021).
La Circolare n. 16700 dell’8 novembre 2021 indica le caratteristiche peculiari del Decreto ed evidenzia, in particolare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro.
Si indica che il “cardine del decreto” è l’art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro.
In particolare sono previsti 4 casi, “ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l’articolo:
- in generale ‘le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili’;
- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell’ allegato I, si applica l’allegato I stesso;
- per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.” (comma 3, articolo3);
- “il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015”, con riferimento, dunque, al Codice di Prevenzione Incendi.
Il documento evidenzia che il decreto “individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare”.
Questo assunto, già evidente dal testo dell’articolo 2 (‘il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri’) “è rafforzato dalle indicazioni dell’art. 3 che conducono il datore di lavoro all’individuazione degli specifici criteri da applicare nella progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio (a seconda dei casi: regole tecniche di prevenzione incendi, DM 3 agosto 2015 e s.m.i., allegato I del decreto stesso)”.
Inoltre il comma 3 dell’art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La valutazione del rischio incendio
Il decreto si compone anche di un allegato tecnico che contiene indicazioni sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
La circolare, con riferimento al contenuto dell’allegato (Punto 1 – Campo di applicazione), ricorda i requisiti aggiuntivi dei luoghi di lavoro che, ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, si possono considerare a basso rischio d’incendio.
L’allegato fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi (termini, definizioni, simboli, …) e, “seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo 3 dell’allegato” (dedicato alla valutazione del rischio di incendio).
Infatti “in continuità con il Codice di prevenzione incendi, si è posto un accento particolare sulla valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione di tale rischio”. Tali misure costituiscono parte specifica del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Si sottolinea che la valutazione del rischio “deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’articolo 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, ‘Protezione da atmosfere esplosive’, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2 del decreto)”.
Decreto Minicodice: uno strumento snello e semplice
In definitiva il “Decreto Minicodice” è stato impostato “come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che caratterizza il Codice di prevenzione incendi, di cui conserva lo stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose semplificazioni. Ad esempio, sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il ‘basso rischio di incendio’ e, di conseguenza le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro indicate nel paragrafo ‘Strategia antincendio’” (punto 4 dell’allegato).
E al fine di “graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere:
- individuazione dei pericoli d’incendio;
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti”.
Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio “sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso:
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”.
Infine, tra le misure riportate, si sottolinea come la ” Gestione della Sicurezza Antincendio”, pur essendo declinata nel linguaggio del Codice di Prevenzione incendi, “mantenga i contenuti della precedente normativa, integrando le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.M. 1° settembre 2021 e D.M. 2 settembre 2021) per quanto riguarda il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza”.
In particolare – conclude la circolare – “sono specificate le modalità con cui il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) organizza la GSA (gestion esicurezza antincendio), ovvero:
- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, … );
- attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, … );
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, … ), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …)”.