DECRETO GREEN PASS
Approvato il Decreto Legge Green Pass del 16/09/2021. Dal 15 ottobre Certificazione Verde obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro.
AMBITO LAVORATIVO PRIVATO:
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.
La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, definendo le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati delle verifiche.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, ovvero con l’uso dell’app “VerificaC19”.
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
In caso di violazione delle disposizioni la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI:
Con il presente decreto vengono ampliate le certificazioni verdi COVID-19:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del
prescritto ciclo.
Inoltre la vaccinazione è valida dalla medesima somministrazione e non più dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.
Aggiunta del comma 4-bis:
“A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis) e ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.”
Il Decreto prevede inoltre, entro il 30 settembre 2021, che il Comitato Tecnico Scientifico esprima parere sulle misure per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
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