COVID-19 – DPCM 3 novembre 2020
Firmato il nuovo DPCM 3 novembre 2020, nuove misure per il contenimento della diffusione del virus. Limitazioni per le zone critiche, definite arancioni e rosse. Valido dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.
Le novità a livello nazionale:
- Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00
- Chiusura per i centri commerciali e i mercati nei giorni festivi e prefestivi
- sospese le attività di sale giochi e sale scommesse anche quando si svolgono in locali differenti, come per esempio nei bar
- Sospese le mostre e chiusi i musei e gli altri luoghi della cultura
- Riduzione della capienza al 50% per il trasporto pubblico locale
- Per la scuola si prevede la didattica a distanza, a livello nazionale, al 100% per le scuole superiori. Mentre per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie si continuerà in presenza ma con l’uso obbligatorio delle mascherine anche al banco, salvo gli studenti sotto i sei anni
- Sospesi i concorsi, fatta eccezione per quelli che si svolgono in via telematica o per il servizio sanitario nazionale;
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;
- sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.
Le suddette novità vanno ad integrare quelle già presenti nel precedente DPCM e riportate nel DPCM del 3 novembre 2020 allegato.
Il dpcm individua tre diverse aree sulla base delle situazioni regionali (per la classificazione, si attende la pubblicazione di Ordinanza del Ministero della Salute):
AREE GIALLE: in queste aree sono in vigore le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, pertanto sono da rispettare tutte le precedenti regole a cui vanno a sommarsi le novità sopra riportate.
AREE ARANCIONI: sono quelle ritenute in situazione di elevata gravità di cui all’art 2 del DPCM, pertanto, oltre alle regole per le aree gialle, si aggiungono:
- vietati gli spostamenti in entrata e uscita dai territori salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute;
- vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.
AREE ROSSE: ritenute aree di massima gravità, nelle quali si va in contro ad un vero e proprio lockdown:
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
- tutte le attività sportive previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
- i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Per le persone che rientrano nelle zone rosse sarà necessario compilare l’autocertificazione allegata per qualsiasi spostamento, che esso sia per motivi di lavoro, di salute o per necessità.
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