Riapertura COVID-19 – Regione Piemonte
Calendario riaperture Regione Piemonte
Il presidente Alberto Cirio e l’assessore Vittoria Poggio hanno reso noto il calendario delle riaperture delle attività commerciali:
- da lunedì 18 maggio tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing, i servizi per gli animali (dog sitter, pensioni e addestramento, mentre le toelettature sono già aperte), tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse.
- da mercoledì 20 maggio i mercati potranno ospitare anche i banchi extralimentari (si possono così applicare le procedure di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza);
- tra il 23 e il 25 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti (la data precisa verrà definita in giornata in raccordo con quanto sarà previsto nel nuovo decreto del Governo sulle riaperture, atteso nelle prossime ore) e resta al momento consentito il servizio di asporto.
Sempre dal 18 maggio saranno consentiti anche tutti gli sport all’aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore, purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46 del 16 maggio 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020 ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
SPOSTAMENTI
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Distanziamento all’interno di bar e ristoranti ridotto a un metro, uso di mascherina e guanti per il personale, una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, con steward di spiaggia che controllino il rispetto delle disposizioni e forniscano informazioni ai clienti. Ancora: l’obbligo per i gestori di negozi di conservare l’elenco delle presenze per almeno 14 giorni e favorire il ricambio d’aria nei locali di bar, ristoranti, negozi e alberghi. Sono solo alcuni dei punti del documento condiviso presentato dalle Regioni contenente le linee guida per le riaperture dal 18 maggio. Un testo che ha trovato l’approvazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dei rappresentanti di governo riuniti in videoconferenza con i governatori e che adesso passa sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Inoltre, si apprende che dal 3 giugno saranno permessi non solo gli spostamenti extra-regionali, ma saranno riaperti anche i confini a tutti i cittadini Ue senza distinzioni, senza quarantena e senza autocertificazione.
STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE
Nel testo si legge che al fine di “predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità” sulle spiagge “si promuove l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare”.
Ogni stabilimento dovrà “rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto”. Per evitare presenze oltre il numero consentito, si raccomanda ai gestori di “favorire l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C”, regola che vale anche per tutti i locali.
Sarà poi necessaria una riorganizzazione degli spazi “per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita”.
Ogni ombrellone dovrà avere a disposizione una superficie di almeno 10 mq “indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri” e disinfettate a ogni cambio di persona o nucleo familiare. Inoltre, dovrà essere garantita una “regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto”.
Sciolto anche il nodo riguardante le spiagge libere, riguardo alle quali “si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza“.
Saranno vietate le “attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti, mentre gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti”.
BAR E RISTORANTI
Informazioni, prodotti per l’igiene e verifiche della temperatura corporea dovranno essere garantiti anche nei “ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, nonché per l’attività di catering”, dove si dovrà privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. “In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere e negli esercizi che non dispongono di posti a sedere consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni”
Nel documento si specifica ancora che “la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo” e “i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo”. “Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere”.
Uno dei nodi del dibattito è stata la distanza tra i tavoli che dovranno essere “disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet“, si legge nel documento. “La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti”, mentre saranno vietati i buffet.
PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI
Linee guida simili anche per acconciatori, barbieri ed estetisti che dovranno garantire una permanenza limitata dei clienti all’interno dei locali “limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale”. L’area di lavoro, se possibile, “può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet”. Dovrà essere eliminata inoltre la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo. Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio“.
In alcune circostanze sarà impossibile mantenere la distanza di un metro tra cliente e operatore. In questo caso entrambi “devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree”. “In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina Ffp2 senza valvola e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale”.
ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE
Oltre alle disposizioni generali, i gestori di strutture ricettive, come alberghi, bed and breakfast e agriturismi dovranno “favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segna percorso, ecc.)”.
“La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile” e “l’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate”.
Istruzioni anche riguardo alla gestione del microclima interno alle strutture: “È fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace)”.
Ancora, “attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico. Nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro. Per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata”.
Poi, “le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%; evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento”
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO
“In caso di vendita di abbigliamento – si legge – dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce” e “i clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti”.
I COMUNI DOVRANNO GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NEI MERCATI ALL’APERTO
I Comuni dovranno regolamentare la gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti che sono di loro competenza “individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale”.
Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno essere valutate ulteriori misure quali: “Corsie mercatali a senso unico, posizionamento di segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento, maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale, individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro”. Nel caso in cui sia possibile, “i Comuni potranno valutare di sospendere la vendita di beni usati”.
PISCINE
Saranno riaperte anche le piscine con i frequentatori che dovranno però “rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi”.
Divieto di accesso del pubblico alle tribune, divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti. Dovrà essere redatto un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro.
Anche in questo caso si chiede di privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. Sarà anche necessario “organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere). Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti. Si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona”.
“Si rammentano – inoltre – le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina. Prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo, è obbligatorio l’uso della cuffia, è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua, ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature”.
Lo STAFF CONSICUR Srl ha comunque già aggiornato i propri modelli di Protocollo di Sicurezza anti COVID-19 per tutte le tipologie di attività e garantirà la tempestiva implementazione delle eventuali nuove direttive regionali, al fine di assicurare alla clientela tutta l’assistenza necessaria per la corretta redazione ed applicazione dei protocolli, nonché della valutazione dei rischi anti COVID-19 per attività con personale dipendente o equiparato; nel merito, si rammenta come sia necessario garantire la tempestiva redazione di specifica valutazione del rischio anti COVID-19, anche in riferimento alla presenza di lavoratori fragili, prevedendo la nomina del medico competente, ovvero per le attività che non ne avevano la necessità, anche con richiesta di assistenza all’INAIL (art. 88 Decreto Rilancio approvato il 13/05/2020 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
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