CORONAVIRUS – Nuovo decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020
Nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 25/03/2020 è stato pubblicato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, approvato dal Consiglio dei ministri n. 38 del 24 marzo.
Questo DL è applicabile dal 26 marzo e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il Decreto disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze.
Disciplina dei rapporti fra l’attività del Governo e il Parlamento
Il Decreto legge regolamenta più puntualmente e con maggior trasparenza i rapporti fra questa attività del Governo e il Parlamento. Ogni iniziativa governativa verrà trasmessa ai Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio, o un Ministro delegato, andrà a riferire periodicamente al Parlamento sulle misure adottate.
I rapporti fra il Governo e le Regioni
Il Decreto chiarisce che i Presidenti delle Regioni possono adottare, nell’ambito esclusivo delle proprie competenze, ulteriori misure restrittive. Rimane al Governo la funzione di coordinamento e di omogeneità sul territorio nazionale.
Previste sanzioni dai 400 ai 3000 euro
A livello sanzionatorio il Decreto ha previsto una multa che va dai 400 ai 3000 euro per chi trasgredisce le misure restrittive adottate. Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
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