CORONAVIRUS, FIRMATO IL DPCM 22 MARZO 2020 – ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
É stato firmato il decreto che definisce le attività essenziali che potranno continuare a essere aperte dopo la nuova stretta del Governo legata all’emergenza coronavirus.
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23/3/2020 e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11/3/2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20/3/220 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020“.
Le principali novità:
DIVIETO DI TRASFERIMENTO DAL COMUNE IN CUI CI SI TROVA
È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DEFINITE NON ESSENZIALI
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle in-dicate nell’allegato 1.
Il decreto autorizza le attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali.
Un elenco in 80 voci che riguarda le attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l’epidemia del Coronavirus. Continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini.
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.
Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelle professionali ed i call center,
E la lista potrà essere aggiornata tramite decreto del Mise, sentito il Mef.
Sono inoltre autorizzate tutte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, previa comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva. Il prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare. Il decreto specifica che fino al provvedimento di sospensione dell’attività, le imprese possono operare sulla base della comunicazione resa.
Restano chiusi musei, istituti e luoghi di cultura. Porte sbarrate anche per scuole e università, che potranno proseguire con lezioni a distanza o da remoto.
SOSPENSIONE ATTIVITÀ OPERATIVA DAL 25 MARZO
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto avranno tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione, «compresa la spedizione della merce in giacenza». Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, «possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile».
Inoltre le attività professionali non sono sospese.
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
Il decreto si sovrappone in parte all’Ordinanza del 21 marzo del Presidente della Regione Piemonte Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 – 21 marzo 2020
Il provvedimento della Regione prevede, tra le misure principali:
- la stretta sui mercati, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
- l’accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- la chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
- lo stop agli spostamenti verso le seconde case;
- il divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori automatici “h24”;
- il blocco delle slot machine e la disattivazione monitor e televisori da parte degli esercenti;
- restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- dove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro;
- viene disposto il fermo dell’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
- il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici.
La nuova ordinanza avrà efficacia in Piemonte fino al 3 aprile 2020.
Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 – 21 marzo 2020
ELENCO ATTIVITÀ AUTORIZZATE ALL’APERTURA SECONDO DPCM 22/03/2020:
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