VALIDITÀ DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLA SEGNALETICA STRADALE REALIZZATI SECONDO IL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 4 MARZO 2013 ORA ABROGATO
Gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.
Il precedente allegato II del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, al punto 10, intitolato “Modulo di aggiornamento” prevedeva che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”.
Il nuovo allegato II al decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, al punto 10, intitoli “Modulo di aggiornamento” stabilisce invece che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquenniosuccessivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”.
Per chiarire la effettiva validità dei corsi di aggiornamento ai sensi del precedente decreto del 4 marzo 2013 effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha formulato specifica istanza di interpello (cfr. allegato).
La commissione conclude che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trova applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Pertanto le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore.
Gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.