NUOVA REGOLA TECNICA VERTICALE PER GLI ASILI NIDO
Il CCTS dei Vigili del Fuoco, il 16 ottobre, ha approvato la nuova regola tecnica verticale per gli asili nido che integrerà il nuovo Codice di prevenzione Incendi.
Il 16 ottobre durante la riunione del CCTS (il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi) è stata approvata in via definitiva la regola tecnica verticale (RTV) per gli asili nido. La nuova regola (ancora non pubblicata in Gazzetta) è stata approvata insieme alla RTV sulle autorimesse e confluirà nel dm 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).
La nuova RTV per gli asili
La nuova regola tecnica si sviluppa nei seguenti capitoli:
- scopo e campo di applicazione;
- definizioni;
- classificazioni;
- valutazione del rischio di incendio;
- strategia antincendio.
Di seguito riportiamo gli aspetti principali.
Campo di applicazione
La regola tecnica verticale si applica agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30.
Classificazioni
Gli asili nido sono classificati in relazione alla massima quota dei piani h:
- HA: ≤ 12 m;
- HB: 12 m < h ≤ 32 m;
- HC: 32 m < h ≤ 54 m;
- HD: h > 54 m.
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
- TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
- TB: aree destinate ad uffici o servizi;
- TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
- TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico qf > 300 MJ/m2;
- TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2;
- TO: aree destinate a spazi comuni;
- TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
Sono considerate aree a rischio specifico almeno le aree TM2.
Valutazione del rischio di incendio
La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2, mentre i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, …), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.
Strategia antincendio
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto riportato nelle indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.
- Reazione al fuoco: nella aree TA sono ammessi solo materiali del gruppo GM1.
- Resistenza al fuoco: la classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella
- Compartimentazione:
- le aree TA devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -1 m;
- le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione in tabella.
Aree dell’attività | Classificazione dell’attività HA – HB – HC – HD |
TA, TB e TO | Di tipo protetto con superficie lorda massima del compartimento non superiore a 1000 m2 |
TC | Di tipo protetto |
TM1 | Di tipo protetto |
TM2 | Il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TM2 |
TZ | Secondo risultanze della valutazione del rischio |
- Esodo:
- nelle aree TA l’affollamento è pari al numero massimo di occupanti previsto;
- da ciascuna area TA e TO è ammessa lunghezza di corridoio cieco ≤ 20 m ed affollamento degli ambiti serviti non superiore a 50 occupanti;
- nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d’esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell’attività.
- Gestione della sicurezza antincendio:
- ai soli fini dell’attribuzione del livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio, il numero di posti letto è da assumersi pari al numero dei bambini;
- la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e, comunque, la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo;
- tutto il personale addetto all’attività deve ricevere formazione antincendio specifica secondo la normativa vigente. Di esso, un numero non inferiore a 4 fino a 50 occupanti, deve essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica è frutto di specifica valutazione del rischio.
- Controllo dell’incendio:
- le aree dell’attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio secondo i livelli di prestazione previsti in tabella;
Aree dell’attività | Classificazione dell’attività HA – HB – HC – HD |
TA, TB, TM1, TM2, TO | III [1] III |
TZ | Secondo risultanze della valutazione del rischio |
[1] è ammesso il livello II se il numero di occupanti è inferiore a 100. |
- ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779 devono essere previsti i seguenti parametri minimi di progettazione: protezione interna; livello di pericolosità 1; alimentazione singola secondo EN 12845.
- Rivelazione ed allarme: L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme di livello IV, ad esclusione dei sistemi EVAC.
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